Art. 18.

      1. Ai colpevoli di uno dei delitti previsti dall'articolo 15, siano essi consumati o soltanto tentati, si applica l'interdizione dai pubblici uffici, di cui all'articolo 28 del

 

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codice penale, e dall'esercizio della tutela e della curatela per un periodo da un minimo di due anni a un massimo di venti anni.